Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 1,50 m a 3,00 m - e deve essere installato e mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura e spese del possessore dell'immobile.
Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese e cura dello stesso.
E' ammessa, sempre a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale (purché resistente) , con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinché siano soppressi.
La numerazione deve riguardare tutti gli accessi (principali e secondari) dall’area di circolazione pubblica o di uso pubblico.